Nozione di lavoro stagionale: normativa di riferimento
L’articolo 21, co. 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, definisce i lavoratori impiegati nelle attività stagionali come quelli che vengono assunti per svolgere una delle attività che sono individuate, rispettivamente:
- con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; oppure
- dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 10 marzo 2021, n. 413).
Attenzione però: il previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato e, quindi, la stessa norma dispone che, fino alla sua futura (e speriamo “celere”) adozione, continuano a trovare applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
Con diretto riferimento ai contratti collettivi, occorre precisare che l’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individua come tali i contratti collettivi:
- nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; e
- aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU.
Sono solo questi a disporre del potere di individuare le attività stagionali “contrattuali”.

Sempre con la ANLS…. per salvaguardare i nostri diritti di lavoratori stagionali del turismo e delle terme…! Avanti tutta…!
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Ho fatto domanda all’INPS per l’accredito dei periodi non lavorati part time ciclico come stabilito dalla l 178 del 31/12/2020 art 1 comma 350 ma mi è stata respinta con la motivazione che il nostro contratto non è riconosciuto come ciclico. Possiamo approfondire la questione,anche in sede europea poiché l’Italia e l’INPS si sono dovuti adeguare per forza dopo una sentenza della Corte Europea ?! Chi più di noi è un lavoratore ciclico?! Speriamo che Vi batterete per questo diritto molto importante per il calcolo del diritto alla nostra pensione. Grazie. Claudio ranucci
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